Statuto

Statuto

Lo statuto

Logo città di Bassano del Grappa 

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

FRAZIONE DI S. EUSEBIO

STATUTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

La Frazione di S. Eusebio comprende ed è delimitata dalle seguenti vie: Fontanelle, Volpato*, Campesana, S.Cristoforo, Madonnetta, Giardinetto, S.Ignazio, Corte, Martinato, Pilati, S.Giorgio*, Soarda*, San Bovo, Chiesa, Villaggio S. Eusebio, Sarson, Marzarotto, Caduti di Cefalonia, S.Biagio.

* Solo in parte, vedi cartina

TITOLO I: COSTITUZIONE E FINI

Art.1 Viene costituito il Comitato della Frazione di S. Eusebio di Bassano del Grappa con sede presso la Sezione A.N.A. e Donatori di sangue di Sant’Eusebio.

Art.2 Il Comitato si propone di:

  1. Promuovere la collaborazione fra gli abitanti dellaFrazione e fra i Comitati di Quartiere onde assicurare una fattiva partecipazione fra gli abitanti.
  2. Raccogliere e studiare i problemi civili, sociali, urbanistici e di igiene ambientale della Frazione e presentarli alle autorità competenti.
  3. Utilizzare tutti i mezzi costituzionali per la più rapida e razionale soluzione dei problemi di cui al punto b.
  4. Promuovere attività di carattere culturale e ricreativo.
  5. Collaborare con gli altri Comitati di Quartiere.

Art.3 Il Consiglio di Quartiere, considerate le finalità che si propone, è apartitico, perciò i membri non potranno ricoprire cariche amministrative comunali (rif. legge 154 del 23/4/1981).

TITOLO II: ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA FRAZIONE

Art.4 Gli Organi essenziali sono:

  1. L’Assemblea generale.
  2. II Consiglio di Quartiere.
  3. Il Presidente del Consiglio di Quartiere.

TITOLO III: L’ASSEMBLEA

Art.5 L’Assemblea della Frazione è formata da tutti gli abitanti della Frazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Può essere generale o per singole zone di quartiere. L’assemblea generale viene convocata almeno una volta l’anno. In assemblea il Consiglio di Quartiere informa gli abitanti della propria attività, promuove il dibattito sugli indirizzi e sulle scelte a livello di quartiere e comunale ed informa sull’andamento dei servizi comunali.

Art.6 All’Assemblea possono intervenire, con solo diritto di parola, anche i più giovani di età inferiore ai 18 anni.

Art.7 L’Assemblea della Frazione è sovrana.

Art.8 In ogni Assemblea Generale viene eletto un Coordinatore ed un Segretario.

Art.9 Le delibere prese dall’Assemblea Generale sono valide a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto.

Art.10 Ad ogni Assemblea Generale verrà redatto dal Segretario un verbale che sarà Convalidato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario. Una copia di tale verbale verrà affissa nell’apposito albo.

TITOLO IV: IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

A) COSTITUZIONE

Art.11  Il Consiglio di Quartiere è composto da 11 membri, residenti nel Quartiere, eletti con libere elezioni dagli abitanti iscritti nelle liste elettorali. L’indizione e la raccolta dei nominativi verrà eseguita secondo le modalità descritte nell’articolo 3 comma 4 del regolamento dei quartieri.

Art.12  Il Consiglio di Quartiere nomina fra gli 11 Consiglieri:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario.

Art.13 Il Consiglio di Quartiere rimane in carica per 3 anni.

Art.14 Vedi articolo 18 del regolamento dei quartieri.

Art.15 Il Vicepresidente ha l’incarico di sostituire il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art.16 Quando il Presidente cessa dalle Sue funzioni per effetto di dimissioni o per altri motivi, sarà necessario procedere alla rielezione della Presidenza nell’ambito del Consiglio di Quartiere.

Art.17 Qualora un membro del Consiglio di Quartiere si dimetta o rimanga assente ingiustificato per tre volte dalle riunioni, sarà sostituto dal primo dei non eletti con riferimento alla graduatoria dei voti presi nelle elezioni e così successivamente per ogni altra eventuale dimissione o sostituzione.

Art.18 Quando, pur tuttavia, a causa degli eventi sopra indicati, si verifichi il mutamento di oltre la metà dei componenti originariamente eletti,il consiglio dovrà essere rinnovato.

Art.19 Il Segretario ha l’incarico di redigere nel modo più completo possibile i verbali e gli atti della contabilità, i quali saranno letti e sottoposti alla approvazione nella successiva seduta del Consiglio.

B) VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Art.20 La riunione del Consiglio di Quartiere è valida qualora ad essa partecipino almeno 7 componenti.

Art.21 Sul verbale della seduta precedente ogni consigliere può intervenire al completamento o alla rettifica dei suoi interventi. Il verbale approvato diventa effettivo.

Art.22 Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno nell’ordine in cui compaiono, a meno che, su proposta di un Consigliere, il Consiglio di Quartiere, non decida di modificare tale successione. In caso di riunioni straordinarie .l’argomento sarà quello specifico della convocazione.

Art.23 In mancanza del numero legale, trascorsa mezz’ora dall’ora della convocazione, la seduta è rimandata ad altra data, fissata nella medesima riunione ed esposta immediatamente all’albo. Verrà meno il riconoscimento del Consiglio di Quartiere, a sensi del presente regolamento, nei seguenti casi:

  • Per sopravvenuta impossibilità di operare del Consiglio per un periodo superiore a mesi sei;
  • Per inosservanza da parte del Consiglio delle disposizioni di cui al capo II ed al capo IV del regolamento dei consigli di quartiere.

Art.24 È facoltà di ogni consigliere proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno che possono essere discussi nella medesima seduta o inseriti nell’ordine del giorno della seduta successiva. Il Comitato delibera se accogliere la proposta nella medesima seduta o rinviarla a quella successiva.

Art.25 Ogni Consigliere può chiedere di verbalizzare proprie o altrui dichiarazioni ritenute di particolare importanza.

Art.26 Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a titolo consultativo, esperti su particolari problemi.

Art.27 Chiusa la discussione si inizia la votazione sull’argomento e nessuno può prendere la parola.

Art.28 Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di un componente, a scrutinio segreto.

Art.29 Tutte le delibere vanno prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono computati gli astenuti o le schede bianche o nulle. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.30 Alle riunioni del può assistere qualsiasi abitante della Frazione che può prendere la parola solo dopo previa autorizzazione del Consiglio.

C) CONVOCAZIONE

Art.32 Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese in seduta ordinaria, convocata dal Presidente del Consiglio di Quartiere o da chi ne fa le veci.

Art.33 Le sedute straordinarie hanno la stessa regolamentazione delle sedute ordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci su iniziativa propria, o su richiesta di 4 Consiglieri o di almeno 30 persone facenti parte della base elettiva.

Art.34 La richiesta di convocazione straordinaria deve sempre essere fatta dal Presidente per iscritto motivando ed indicando gli argomenti all’ordine del giorno.

Art.35 Il Presidente del Comitato Direttivo deve convocare il Comitato stesso entro 10 giorni dalla data della richiesta o della proposta. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata.

Art.36 L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’ora della convocazione e 1’eventuale documentazione illustrativa. Comunque qualsiasi documentazione attinente al Comitato Direttivo è messa a disposizione di ciascun componente che ne può prendere visione presso il Segretario.Art.37 I membri impediti ad intervenire devono comunicare al Presidente o ad altro componente giorno.

D) PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art.38 Le delibere e le proposte del Consiglio di quartiere saranno pubblicate entro 10 giorni dall’approvazione negli appositi albi.

E) DONAZIONI

Art.39 Il Consiglio di Quartiere può accettare donazioni che verranno iscritte nell’apposito inventario del quartiere.

Art.40 Per i membri del Comitato non viene contemplata nessuna remunerazione. Può essere riconosciuto il rimborso spese in casi particolari dal Comitato Direttivo.

TITOLO V: LO STATUTO

Art. 41 Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio con maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Non sono computati gli astenuti o le schede bianche o nulle.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al regolamento dei Consigli di Quartiere.